Con il Dlgs 28/2010, il legislatore aveva istituito per tutte le controversie a carattere civile l’obbligo della mediazione obbligatoria per essere ammessi, nel caso di mancato accordo, alla successiva azione giudiziaria. Il decreto è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte di Cassazione per parte in cui prevedeva il carattere obbligatorio della mediazione. Con il D.L. 69/2013 la mediazione è ritornata obbligatoria per alcune materie quali: condominio, diritti reali (proprietà, usufrutto, servitù ecc.) divisione (comproprietà, comunione fra coniugi), successioni, patti di famiglia, contratti (assicurativi, bancari e finaziari), locazioni, comodato, affitto di azienda, risarcimento danni da responsabilità medica e sanitaria e risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo.
Ciò premesso, pertanto, nel caso che un’abitazione composta di 3 unità, aventi due proprietari e uno locato, necessiti di alcuni interventi per lavori di manutenzione/ristrutturazione e il proprietario dell’appartamento locato non voglia sostenere le spese di sua competenza, bisogna presentare tramite un avvocato (assistenza tecnica obbligatoria) la domanda di mediazione presso l’organismo di conciliazione dove si trova il giudice territorialmente competente per la causa di merito. L’organismo designa il mediatore (la figura del mediatore può anche essere scelta di comune accordo fra le parti fra quelle appartenenti al medesimo organismo di conciliazione) e fissa l’incontro fra le parti non oltre i 30 giorni dalla presentazione della domanda. Al primo incontro il mediatore sulla base della documentazione inviterà le parti ad esprimersi sulla volontà di proseguire con la mediazione e nel caso di diniego da parte di una delle parti redigerà un verbale di mancato accordo valevole quale condizione di procedibilità dell’azione giurisdizionale pubblica. Il mediatore è anche chiamato ad effettuare una “proposta” di accordo qualora le parti non abbiano saputo trovare un accordo conciliativo condiviso. Alla proposta formulata dal mediatore e accettata dalle controparti farà seguito il processo verbale a cui viene allegato il testo dell’accordo, redatto da entrambi gli avvocati che gli rappresentano i quali lo devono sottoscrivere attestando che esso è conforme alla normativa vigente e all’ordine pubblico. Qualora le parti decidessero di non accettare la proposta, il mediatore redigerà un verbale di fallita conciliazione utile per accedere alla successiva azione di giudizio. La mancata adesione alla proposta conciliativa del mediatore può causare delle sanzioni nel successivo processo giurisdizionale che si verifica quando una delle parti che ha rifiutato la proposta promuove la causa, risulta aver ragione e la vince con una sentenza che ripropone la stessa proposta formulata dal mediatore. In questo caso chi ha vinto la causa oltre a non ottenere il rimborso delle proprie spese legali è tenuto a pagare anche quelle della parte che ha perso ed in più il giudice lo condanna al versamento di un’ulteriore somma corrispondente al contributo unificato dovuto. L’istituto della mediazione che si concluda con una conciliazione presenta costi molto contenuti rispetto a quelli che si sostengono per un’azione giudiziaria con dei tempi molto brevi (circa 3 mesi).
10-10-2016
LA REDAZIONE DI AVED
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