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L’Amministrazione nello svolgere il controllo sulla liquidazione delle imposte indirette corrisposte a seguito del trasferimento di un bene immobile e/o dei terreni, effettua delle rettifiche adottate al termine di un semplice procedimento induttivo, senza alcuna indagine preventiva in merito alla reale esistenza dell’incremento patrimoniale,  giudicando il valore dichiarato nell’atto dalle parti incongruo rispetto a quello venale in comune commercio.

Quando si riceve l’accertamento e si ritiene che l’aumento del valore non sia giustificato, è consigliato presentare ricorso presso l’Agenzia delle Entrate tramite un avvocato entro i termini prefissati ed indicati nella lettera che le è stata recapitata (solitamente 30 giorni). Contattare il compratore in quanto, obbligato in solido al pagamento dell’imposta di registro, degli interessi e delle sanzioni, gli è stata notificata la medesima lettera ed accordarsi con lui su come intende procedere. Qualora uno dei due (compratore e/o venditore) pervenga ad un accordo transattivo con l’Ufficio rideterminando il prezzo o il valore dichiarato nell’atto di accertamento con la riliquidazione delle imposte e riduzione delle sanzioni, è bene tenere presente che una volta accertato il maggior prezzo o valore del terreno, l’Amministrazione, senza aver svolto ulteriori controlli in via preventiva, ritiene automaticamente accertata la plusvalenza non dichiarata  procedendo con la tassazione ai fini IRPEF in capo al venditore. Questa era la prassi adottata dall’Agenzia delle Entrate suffragata da alcune sentenze emesse dalla Corte Costituzionale. Con l’entrata in vigore il 7 Ottobre 2015 della legge “Disposizioni recanti misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese” il legislatore ha eliminato la “automatica presuntività” del valore rettificato ai fini delle imposte indirette finora utilizzato dall’Amministrazione per l’accertamento delle plusvalenze, estendendolo di fatto anche alle controversie pendenti sorte prima dell’entrata in vigore della legge stessa poiché, non è stata stabilita una decorrenza specifica. Una prima sentenza nel rispetto della nuova legge è stata emessa dalla Ctp La Spezia, n. 436/1/16, riferita ad una pratica in contenzioso aperto a fronte di un accertamento emesso  nel 2014.   

10-10-2016
LA REDAZIONE DI AVED
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