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Il contratto di sottoscrizione dell’aumento di capitale nella Srl deve essere versato al momento dell’adesione per almeno il 25% dell’importo sottoscritto. L’aumento del capitale in denaro deliberato in sede di assemblea dei soci deve essere perfezionato mediante la sottoscrizione da parte del socio della quota con cui  intende partecipare a cui farà poi seguito il relativo versamento. L’articolo 2444 del Codice civile impone agli amministratori di depositare per l’iscrizione nel Registro delle imprese, entro 30 giorni dalla sottoscrizione, un’attestazione in cui si dichiara che l’aumento del capitale è stato eseguito.


Qualora un socio decidesse di sottoscrivere una quota di aumento del capitale e poi non dia corso al relativo versamento può incorrere ad una azione legale forzata promossa dagli altri soci mediante ricorso a un decreto ingiuntivo. Una recente sentenza del Tribunale di Roma ha respinto il ricorso di opposizione ad un decreto ingiuntivo presentato da un socio di una Srl che dopo aver sottoscritto la quota di aumento di capitale non aveva più effettuato il versamento. Secondo i giudici,  la delibera di aumento di capitale deciso dai soci in assemblea, può “configurarsi come una proposta e la sottoscrizione del socio……come una accettazione, secondo il classico sistema del contratto di natura consensuale”. Pertanto, trattandosi di un contratto di natura consensuale, la sola sottoscrizione è sufficiente per determinare il perfezionamento del contratto stesso assumendo quindi tutti i relativi oneri.