Un fornitore aveva fornito ad un negozio che vende e produce bigiotteria e articoli in pelle, una partita di merce non conforme all’ordine e con alcuni difetti. Appena ricevuta la merce il titolare ha provveduto ad inviare una e-mail facendo presente i difetti riscontrati e precisando che avrebbe potuto tenersela solo se gli fosse stato praticato uno sconto sul prezzo. Poi telefonando all’azienda, la stessa gli avrebbe confermato verbalmente uno sconto del 30% e che avrebbero provveduto ad emettere una nota di accredito.
Fidandosi sulla parola, il titolare del negozio ha messo in lavorazione la merce. Dopo 30 giorni gli è arrivata la ricevuta di pagamento che lui non ha pagato in attesa della nota di accredito. Senza ulteriori avvisi circa 60 giorni dopo gli è sopraggiunto un decreto ingiuntivo per l’importo della fattura aumentato delle spese che il negoziante ritiene di non dover pagare. Ma come può fare? Per cercare di far valere le sue ragioni, il titolare deve attivarsi per il tramite di un avvocato a presentare opposizione al decreto ingiuntivo il quale poi provvederà ad avviare la procedura di mediazione. Secondo l’art. 5, comma 4, D.Lgs. 28/2010, il procedimento di mediazione non si applica e non costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale (lettera a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione del decreto. A chi spetti l’onere di avviare la procedura di mediazione sono giunti finora pareri discordanti da parte di alcuni giudici, tuttavia il mancato esperimento della mediazione comporta conseguenze irreversibili che possono arrivare alla conferma o alla revoca del decreto ingiuntivo opposto. A sciogliere questa diatriba è giunta la sentenza della Corte di Cassazione 24629/2015 dove viene stabilito che l’onere della mediazione obbligatoria spetta all’opponente, cioè al debitore, in quanto detiene “il potere e l’interesse a introdurre il giudizio di merito” poiché è colui che ha precluso al creditore “la via breve” scegliendo di “percorrere la via lunga”. Del resto è colui che si oppone che ha tutto l’interesse e l’esigenza di ottenere un pronunciamento a suo favore e che comporti la revoca del decreto ingiuntivo.
10-10-2016
LA REDAZIONE DI AVED
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