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Sono di questi giorni due sentenze emesse a Sezioni unite della Corte di  Cassazione la numero 17757 e la 17758 che risolvono delle questioni ampiamente dibattute e che se da un lato riconoscono il credito sorto anche in assenza di dichiarazione Iva, dall’altro confermano l’esatta iscrizione a ruolo a fronte di una omessa dichiarazione Iva annuale.

Con la sentenza n. 17757 si afferma che il contribuente ha diritto al recupero del credito Iva anche se non ha presentato la dichiarazione annuale purché sia in grado di dimostrare all’Agenzia delle Entrate mediante produzione di idonea documentazione (registri Iva, liquidazioni, fatture ecc.) l’esistenza dello stesso. La Corte di Cassazione nel pronunciare la sentenza ha stabilito che il fatto costitutivo del rapporto tributario con il fisco è ravvisato dall’effettività e liceità dell’operazione (requisiti sostanziali per la detrazione a fronte di acquisti finalizzati ad operazioni imponibili) e che gli obblighi di registrazione, dichiarazione e simili hanno una funzione meramente illustrativa e riepilogativa dei dati contabili volti ad agevolare i controlli dell’Amministrazione finanziaria.  La sentenza n. 17758 invece ha chiarito che nell’ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione annuale è consentita l’iscrizione a ruolo poiché deriva da una procedura del controllo automatizzato. In questo caso il contribuente dovrà impugnare la cartella nei termini previsti di 60 giorni per far valere in sede di giudizio il proprio credito dimostrando la sussistenza dei requisiti sostanziali.

22-09-2016
LA REDAZIONE DI AVED
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