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La legge dice che se un privato (soggetto Irpef) vende un’immobile non destinato a prima casa acquistato da meno di 5 anni ad un prezzo maggiore rispetto a quello pagato per l’acquisto, la differenza in più genera una plusvalenza soggetta a tassazione.

Come regola generale, tale reddito andrà indicato nella dichiarazione dei redditi (730 o modello Unico) del venditore, concorrendo a formare il suo reddito complessivo, e sarà soggetto a tassazione ordinaria, secondo le aliquote progressive IRPEF, nell’anno in cui viene perfezionato il trasferimento del bene immobile e riscosso il corrispettivo. In alternativa, l’art. 1, c.496, della L. n.266/2005, concede al venditore la facoltà di optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva nella misura del 20% (da applicarsi sulla plusvalenza conseguita) in sede di atto notarile; a tal fine, sarà necessario che il venditore, all’atto della cessione, presenti tale richiesta al notaio rogante. In questo caso la plusvalenza non dovrà essere indicata nella dichiarazione dei redditi.
Sono escluse da tassazione le cessioni di immobili pervenuti per successione, indipendentemente dal periodo di possesso da parte del cedente, così come le cessioni di immobili adibiti ad abitazione principale da parte del proprietario o suoi familiari ossia coniuge, parenti entro il terzo grado e  affini entro il secondo.
Una sentenza emessa recentemente dalla Cassazione penale, la numero 37169, ha stabilito che “qualora venga venduto un immobile che sia destinato per una sua porzione ad abitazione principale del venditore e che, per altra sua porzione sia locato a terzi, la parte di prezzo proporzionalmente relativa a quest’ultima porzione genera plusvalenza, ove vi sia una differenza positiva tra il valore di acquisto e il prezzo di vendita”. In altre parole se si verificasse un caso del genere si dovrà dichiarare la plusvalenza assoggettata all’Irpef per l’appartamento locato. Qualora si decidesse di vendere, trascorsi  i cinque anni dall’acquisto, non si è tenuti a dichiarare eventuali plusvalenze.

22-09-2016
LA REDAZIONE DI AVED
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