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Con la legge di stabilità 2016 sono state riaperte alcune agevolazioni ai fini fiscali che consentono alle società di persone e/o di capitali di assegnare e/o cedere ai soci iscritti nel libro dei soci alla data del 30.09.2015, beni immobili diversi da quelli strumentali per l’attività dell’impresa e beni mobili non strumentali per l’attività dell’impresa;

nonché la possibilità di trasformarsi in società semplici. Il termine di scadenza per aderire a queste possibilità scade il 30.09.2016 tuttavia, vista la complessità del quadro normativo e del forte ritardo nel fornire adeguate istruzioni in merito si è in attesa di una proroga. Inoltre risultano ancora molti aspetti da chiarire sul fronte  dei costi che dovranno sostenere le aziende e i soci, in particolare se vi fossero iscritte riserve in sospensione di imposta (tipicamente quelle non affrancate derivanti dalla rivalutazione del 2008 fiscalmente rilevante) e se  il versamento dell’imposta sostitutiva del 13% ha effetto liberatorio per entrambe le parti chiamate in causa. Analizziamo ora le singole operazioni agevolate.  Con la assegnazione da parte dell’azienda al socio di un immobile e/o di un bene mobile non si ha un “introito monetario” per l’azienda in quanto porta alla riduzione del Patrimonio Netto generando plusvalenze e/o minusvalenze che verranno tassate generando un debito e/o un credito di imposta senza passare per il conto economico. Il valore dell’immobile in sede di attribuzione viene calcolato sulla rendita catastale rivalutata al 5% e moltiplicata per un coefficiente che varia in base alla categoria catastale di appartenenza o facoltativamente, qualora fosse più conveniente,  al valore di mercato. Diversamente la cessione genera un introito per l’azienda in quanto il bene viene “venduto” in via agevolata al socio  dietro pagamento per cui oltre allo Stato Patrimoniale le eventuali plusvalenze e/o minusvalenze andranno ad interessare anche il conto economico. Il credito della società scaturente dalla cessione potrà essere saldato anche con la rinuncia al credito che il socio eventualmente vanta nei confronti della società a titolo di finanziamenti precedenti. Sono frequenti i casi in cui i soci hanno in passato finanziato le società con mezzi propri ed ora tali poste potrebbero tornare utili per saldare il corrispettivo dovuto a seguito della cessione agevolata. La trasformazione della società in società semplice costituisce l’alternativa all’assegnazione o della cessione agevolata. Per procedere con la retrocessione in società semplice e fruire delle agevolazioni fiscali previste dalla Legge di stabilità 2016 occorre che la società abbia per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni immobili o dei beni mobili registrati previsti dalla norma. Questo presupposto è coerente con la finalità della società semplice alla quale è precluso lo svolgimento di attività commerciale.

22-09-2016
LA REDAZIONE DI AVED
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