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Il patto di non concorrenza durante lo svolgimento del rapporto,  secondo il diritto italiano nonostante non vi sia una norma specifica che lo preveda e a differenza degli altri paesi membri europei, è un effetto naturale del contratto. Diversamente, il divieto di “concorrenza post-contrattuale” è stato regolamentato dalla direttiva europea dettando dei comportamenti che devono essere rispettati da tutti i paesi firmatari: deve essere stipulato per iscritto;

deve riguardare lo specifico settore geografico e le merci; la durata non deve essere superiore ai due anni. In Italia il divieto di non concorrenza post-contrattuale è stato introdotto dall’articolo 1751 bis del c.c. nel 1991 che riporta nel primo comma le direttive europee a cui è stato aggiunto (nell’intenzione di tutelare entrambe le parti intervenute nel contratto in particolare la libertà dell’agente) un secondo comma entrato in vigore nel 2000 con la legge 422 con effetto dal 1° giugno 2001 che stabilisce: “l’accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all’agente commerciale di una indennità di natura non provvisionale. L’indennità va commisurata alla durata, non superiore a due anni dopo l’estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all’indennità di fine rapporto”………”esclusivamente agli agenti che operano in forma individuale……”.   
Pertanto il patto di non concorrenza post-contrattuale deve essere redatto in forma scritta, deve essere a carattere oneroso e deve riguardare la stessa zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia.

15-09-2016
LA REDAZIONE DI AVED
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