Il Docfa, è un documento informatico attraverso il quale i professionisti (geometri ecc…) determinano categoria, classe e rendita catastale, che di solito risulta attendibile e non è soggetto a modifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate, in quanto la procedura informatica non permette di aggiungere elementi di soggettività. Negli ultimi anni, proprio per i motivi sopra citati, i controlli dei Docfa risultano diminuiti, tuttavia possono essere
richiesti dei chiarimenti e/o delle verifiche nel merito. In ogni caso alla rettifica d’ufficio fatta in maniera unilaterale da parte dell’Agenzia delle Entrate può essere fatta opposizione. Ci sono un paio di sentenze della Corte di Cassazione in merito, la n.339 del 13 febbraio 2014, in cui si afferma il principio che il classamento di una unità immobiliare a seguito della presentazione di un Docfa non deve essere solo comunicato ma occorre fornire gli elementi che spiegano perché la proposta del contribuente è stata rifiutata. Con la sentenza 747 del 25 maggio 2016 della Ctr Liguria si afferma che la rettifica di una rendita catastale proposta tramite procedura Docfa deve passare attraverso un sopralluogo e deve contenere tutte le motivazioni tecniche e le valutazioni effettuate in obiezione a quelle fornite dal contribuente. Qualora non vi sia il sopralluogo, prima di adire per le vie legali, il contribuente può far valere le sue ragioni presentando una perizia giurata di stima che è da ritenersi valida nel caso di mancata contestazione.
03-10-2016
LA REDAZIONE DI AVED
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