Blue Flower

L’ idea di trasferire l’azienda in un altro stato per abbattere i costi di manodopera oppure per avere una tassazione inferiore, lo si può fare tranquillamente; in questo caso il trasferimento di una società “sana” non ha nessun tipo di controindicazione.
Se invece l’ obiettivo è quello di trasferire una società in “difficoltà economica” per evitare una procedura concorsuale, questo non è possibile.


Il trasferimento all’estero della sede non salva l’impresa dalla procedura concorsuale anche se il trasferimento è avvenuto prima dell’istanza di fallimento. Resta quindi competente il Foro Italiano, sempre che non si tratti di un effettivo trasferimento della società, con conseguente trasferimento della direzione e del controllo della società stessa.
La corte di Giustizia ha stabilito che “la sede effettiva della società si individua privilegiando il luogo dell’amministratore principale, come determinabile da elementi oggettivi e riconoscibili da terzi”.
Sostanzialmente si deve stabilire se la società non svolge alcuna attività sul territorio dello stato membro in cui è formalmente collocata la sede.
Altre cose che risultano determinanti sono poi, il conto corrente societario e la residenza in Italia dell’Amministratore della stessa.

15-09-2016
LA REDAZIONE DI AVED
www.associazioneaved.it
tel. 0444 658820