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Ci sono importanti novità per le imprese minori sotto l’aspetto della tenuta contabile. Dalle bozze della legge di bilancio 2017 risulta che dal 1° gennaio del 2017, le imprese in contabilità semplificata avranno la possibilità di adottare il sistema contabile del “regime di cassa” simile a quello già in atto per gli esercenti arti e professioni in opzione a quello della “contabilità ordinaria” vigente. La scelta della forma contabile più aderente alla propria realtà spetterà sempre al contribuente con i limiti oggi in vigore del passaggio obbligatorio alla contabilità ordinaria: 400 mila euro per le imprese aventi oggetto prestazioni di servizi, 700 mila euro per le altre attività. L’opzione scelta dal contribuente avrà inizio dal periodo di imposta nel corso del quale è esercitata e per i due anni successivi.
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Il contratto di sottoscrizione dell’aumento di capitale nella Srl deve essere versato al momento dell’adesione per almeno il 25% dell’importo sottoscritto. L’aumento del capitale in denaro deliberato in sede di assemblea dei soci deve essere perfezionato mediante la sottoscrizione da parte del socio della quota con cui intende partecipare a cui farà poi seguito il relativo versamento. L’articolo 2444 del Codice civile impone agli amministratori di depositare per l’iscrizione nel Registro delle imprese, entro 30 giorni dalla sottoscrizione, un’attestazione in cui si dichiara che l’aumento del capitale è stato eseguito.
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Il Dl 193 del 22 ottobre 2016 con la modifica del comma 8 e 8-bis dell’art. 2 del Dpr 322/1998, introduce il principio che anche il contribuente può ritrattare la dichiarazione dei redditi entro i termini di decadenza dell’azione di accertamento che può essere esercitata entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla data di presentazione. Il Dl 193 approvato, fermo restando l’applicazione dell’ articolo 13 del Dl 472/1997 che prevede differenti sanzioni in relazione ai tempi in cui avviene la presentazione della dichiarazione integrativa, con la modifica al comma 8 dell’articolo 2 del Dpr 322/1998 conferma il principio della norma generale che regola il tema delle dichiarazioni integrative, mentre con il nuovo art. 8-bis dispone una serie di modalità con cui effettuare le compensazioni. Nello specifico l’eventuale credito derivante dalla dichiarazione integrativa in relazione a redditi, Irap e sostituti d’imposta, presentata nei termini previsti (30 settembre) può essere compensabile fin da subito. Se invece la dichiarazione integrativa a favore viene presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione successiva (30 settembre del secondo anno successivo a quello a cui si riferisce), il credito può essere usato in compensazione solo per “eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa”.
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Le trasferte compiute in ambito comunale da dipendenti e collaboratori per conto del proprio datore di lavoro concorrono alla formazione del reddito e quindi imponibili nel caso in cui il dipendente utilizzi il proprio veicolo, viceversa non sono tassati i rimborsi spese erogati a dipendenti a fronte dei servizi di car sharing; fermo restando che il tragitto casa-sede lavoro non rientra nella nozione di trasferta e quindi diventa sempre tassabile.
Leggi tutto: Tassazione sui rimborsi spese per utilizzo lavorativo della propria auto
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Il diritto al contraddittorio nella legge italiana è previsto esclusivamente da alcune norme alle quali di regola gli uffici, unicamente e solo per queste, convocano il contribuente prima di emettere un atto nei suoi confronti. Diversamente è orientata la giurisprudenza comunitaria, secondo la quale, ogni cittadino ha diritto di essere ascoltato prima che venga emesso nei suoi riguardi un atto che possa incidere nel suo patrimonio, da questo principio emerge un obbligo generale in cui viene riconosciuto il diritto al contraddittorio preventivo. I giudici della Corte Suprema, intervenuti più volte su questa tematica, hanno ritenuto in maniera unanime l’applicazione del diritto al contraddittorio in tutte le ipotesi di accesso presso i locali del contribuente mentre per i controlli cosiddetti “a tavolino” permangono molti dubbi sul merito dell’applicazione di questo istituto. L’ultima sentenza delle Sezioni Unite 24823/2015, nel merito, afferma che nel nostro ordinamento non esiste un diritto generalizzato al contraddittorio preventivo, salvo dove non sia espressamente stabilito per legge.