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L’emissione di fatture inesistenti è un reato punibile penalmente. Le fatture soggettivamente inesistenti possono essere anche quelle riferite alla cessione di un bene o alla prestazione di un servizio realmente avvenuta e che indicano un ammontare dell’operazione e/o dell’IVA superiore rispetto a quello reale. Possiamo ritenere che non sia facile provare l’inesistenza della prestazione, tuttavia una volta accertata l’oggettiva inesistenza dell’operazione,

per incriminare il soggetto che ha emesso la fattura per operazione inesistente, l’accusa non deve dimostrare anche la consapevolezza del meccanismo fraudolento finalizzato all’evasione da parte del soggetto intestatario della fattura. Dagli ultimi orientamenti dei tribunali, avvalorati anche dalla recente sentenza della Cassazione n. 35623/2016, l’emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti costituiscono sempre ed in automatico evasione fiscale e pertanto l’emittente che è a conoscenza dell’importo dell’IVA deve provvedere al suo versamento.   

10-10-2016
LA REDAZIONE DI AVED
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