La legge 55/2015 sul cosiddetto “divorzio breve” è operativa ed ha abbreviato notevolmente i termini per avanzare la domanda di divorzio dopo un anno dall’udienza presidenziale della separazione e che consente al separato di presentare la domanda di divorzio trascorsi dodici mesi dall’udienza presidenziale nei casi di separazione conflittuale e dopo sei mesi quando una precedente vertenza giudiziaria si sia trasformata in consensuale.
Attraverso la negoziazione assistita di un avvocato l’iscrizione a ruolo di una consensuale si riduce di molto rispetto ai sei mesi previsti tuttavia va ad impattare sui tempi ravvicinati per la determinazione dell’importo dell’assegno nonché la sua trasformazione da “assegno separativo” ad “assegno divorzile”. Sulle tempistiche ci sono al momento alcune discussioni giuridiche in merito alla decorrenza dei termini di riferimento nei casi di trasformazione da vertenza giudiziale a consensuale e questo fa si che nella realtà i tempi si possano allungare. In attesa di una soluzione della Cassazione, nei Tribunali con il maggior numero di separazioni trattate (Roma e Milano) stanno dettando le regole organizzative e la soluzione adottata è quella di “conservare” al giudice della separazione la competenza sulla domanda divorzile con i due aspetti fondamentali: la scadenza del termine annuale dall’udienza presidenziale e il passaggio in giudicato del provvedimento definivo di divorzio.
15-09-2016
LA REDAZIONE DI AVED
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