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Ci sono importanti novità per le imprese minori sotto l’aspetto della tenuta contabile. Dalle bozze della legge di bilancio 2017 risulta che dal 1° gennaio del  2017, le imprese in contabilità semplificata avranno  la possibilità di adottare il sistema contabile  del “regime di cassa” simile a quello già in atto per gli esercenti arti e professioni in opzione a quello della “contabilità ordinaria” vigente. La scelta della forma contabile più aderente alla propria realtà spetterà sempre al contribuente con i limiti oggi in vigore del passaggio obbligatorio alla contabilità ordinaria: 400 mila euro per le imprese aventi oggetto prestazioni di servizi, 700 mila euro per le altre attività. L’opzione scelta dal contribuente avrà inizio dal periodo di imposta nel corso del quale  è esercitata e per i due anni successivi.


 Il “regime di cassa”, oltre a una più semplice gestione dei costi e ricavi, presenta il vantaggio di tassare solo le fatture effettivamente incassate e non come oggi avviene anche per quelle relative a crediti in contenzioso o a sofferenza.  Nel regime di “cassa” si utilizzeranno dei registri sui quali verranno annotate cronologicamente in dettaglio tutte le operazioni in entrata e in uscita con l’indicazione dei soggetti intervenuti a cui verranno aggiunti, entro il termine della presentazione annuale per la formazione del reddito, anche gli altri componenti negativi e positivi.  
Il nuovo articolo 66 del Tuir prevede l’abbandono delle regole della competenza economica sia per i ricavi  che per le spese. Ne consegue che alla formazione del reddito non verranno imputate le rimanenze finali e quelle iniziali mentre continueranno a valere le regole di imputazione temporale dei componenti positivi o negativi quali le plusvalenze e le minusvalenze, le sopravvenienze, gli ammortamenti e gli accantonamenti. Sono previste alcune regole per la gestione del passaggio da un regime all’altro allo scopo di evitare doppie imposizioni. Ad esempio, nel passaggio dalla contabilità ordinaria a quella di cassa, il reddito tassabile dell’anno verrà ridotto dell’importo delle rimanenze iniziali che hanno concorso come rimanenze finali alla formazione del reddito dell’anno precedente. Viceversa, i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito non andranno a determinare il reddito degli anni successivi.