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Il Dl 193 del 22 ottobre 2016 con la  modifica del comma 8 e 8-bis dell’art. 2 del Dpr 322/1998, introduce il principio che anche il contribuente può ritrattare la dichiarazione dei redditi entro i termini di decadenza dell’azione di accertamento che può essere esercitata entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla data di presentazione. Il Dl 193 approvato, fermo restando l’applicazione  dell’ articolo 13 del Dl 472/1997 che prevede differenti sanzioni  in relazione ai tempi in cui avviene la presentazione della dichiarazione integrativa,  con la modifica al comma 8 dell’articolo 2 del Dpr 322/1998 conferma il principio della norma generale che regola il tema delle dichiarazioni integrative, mentre con il nuovo art. 8-bis dispone una serie di  modalità con cui effettuare le compensazioni.  Nello specifico l’eventuale credito derivante dalla dichiarazione integrativa in relazione  a redditi, Irap e sostituti d’imposta, presentata nei termini previsti (30 settembre) può essere compensabile fin da subito. Se invece la dichiarazione integrativa a favore viene presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione successiva  (30 settembre del secondo anno successivo a quello a cui si riferisce), il credito può essere usato in compensazione solo per “eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa”.


Per quanto riguarda l’IVA invece, il comma aggiunto 6-bis dispone che le dichiarazioni integrative per correggere errori od omissioni possono essere presentate entro i termini di decadenza per l’accertamento, vale a dire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Tuttavia, il comma 6-ter dispone che l’eventuale credito derivante dalla dichiarazione integrativa presentata “entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale”, oppure  essere chiesto a rimborso se sussistono i requisiti di legge. Ciò sta a significare che per recuperare il credito derivante da una dichiarazione integrativa presentata dopo il termine della presentazione della dichiarazione relativa all’anno solare successivo bisognerà far valere le proprie ragioni al di fuori di tale contesto. Il Dl stabilisce inoltre  che “per i soli elementi” oggetto di integrazione scattano i nuovi termini di decadenza dell’accertamento che decorrono dalla data di presentazione della dichiarazione integrativa.