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Le trasferte compiute in ambito comunale da dipendenti e collaboratori  per conto del proprio datore di lavoro concorrono alla formazione del reddito e quindi imponibili nel caso in cui il dipendente utilizzi il proprio veicolo, viceversa non sono tassati i rimborsi spese erogati  a dipendenti  a fronte dei servizi di car sharing; fermo restando che il tragitto casa-sede lavoro non rientra nella nozione di trasferta e quindi diventa sempre tassabile.


Per le trasferte effettuate con mezzi propri  da dipendenti e collaboratori al di fuori del territorio comunale, i rimborsi chilometrici assumono una natura compensativa e non retributiva e pertanto non sono sottoposti a tassazione. L’importo portato in compensazione deve essere calcolato tenendo conto della  distanza percorsa e i valori indicati nelle tabelle Aci in relazione al modello di veicolo utilizzato dal lavoratore.
Il car sharing è un servizio che si sta diffondendo per lo più nelle grandi città e consiste in auto condivise, noleggiabili da abbonati per compiere tragitti cittadini .  
A fronte di interrogazioni presentate all’Agenzia delle Entrate da parte di alcune aziende  in merito al trattamento fiscale dei documenti rilasciati da società di car sharing e presentati per il rimborso spese dai propri dipendenti  per servizi effettuati in ambito lavorativo, la stessa  Agenzia, con la risoluzione 83/2016, ha chiarito che la documentazione rilasciata dalle predette società è assimilabile a quella fornita dal vettore e richiesta dall’art. 51, comma 5 del Tuir per beneficiare dell’esenzione fiscale (ad esempio taxi).