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Una recente ordinanza emessa dal Tribunale di Perugia lo scorso 1° agosto ha concesso il sequestro conservativo previsto dall’articolo 671 del Codice di procedura civile sui beni dell’ex coniuge obbligato a versare un assegno di mantenimento alla sua ex moglie. Nel caso specifico il marito nel giudizio di separazione aveva dichiarato di aver chiesto dei prestiti di denaro per far fronte ai debiti documentando di avere i conti correnti bancari in rosso, di aver subito una riduzione del proprio lavoro e di avere incaricato un’agenzia immobiliare per vendere la casa coniugale.

Questo bastava alla moglie per temere di perdere nel tempo la garanzia di ricevere l’assegno mensile e quindi giustificando la richiesta del sequestro conservativo sui beni del marito. Il Tribunale accogliendo la richiesta ha ritenuto che il sequestro preventivo considerato dall’articolo 671 del Codice di procedura civile sia  ”compatibile con il giudizio di separazione personale”  in quanto presuppone sia la sussistenza  del periculum in mora, e cioè il fondato timore di perdere le garanzie del credito vantato (assegno mensile), sia il fumus boni juris, e cioè di una situazione che consenta di ritenere probabile la fondatezza della pretesa in contestazione ( i giudici avevano già attribuito alla donna il diritto all’assegno).