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La legge Fornero ha  portato alcune modifiche all’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori che rende più facile per il datore di lavoro la possibilità di licenziare i propri dipendenti. Nel caso specifico di una donna che ha il timore di venire licenziata dall' azienda per la quale lavora da più di 10 anni poiché da quasi un anno si assenta dal lavoro in modo frequente in quanto caduta in forte depressione, c'è da dire che qualora l’azienda le comunichi di aver avviato una procedura disciplinare nei suoi confronti, il passo successivo potrebbe essere la

lettera di licenziamento ed è bene in questo caso che si avvalga dell’assistenza di un legale poiché anche il tempo che intercorre tra l’una e l’altra delle azioni promosse dall’azienda possono risultare significative. Tuttavia la recente sentenza n. 17371/2016 della Corte di Cassazione ha affermato che il licenziamento, intimato non tempestivamente dal datore di lavoro a seguito di procedimento disciplinare, deve essere considerato invalido e non dà diritto alla reintegra del posto di lavoro in quanto si tratta di un vizio avente natura meramente formale e al lavoratore spetterà il riconoscimento dell’indennità risarcitoria in una misura compresa tra le 6 e le 12 mensilità, come previsto dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori. La Suprema Corte ha precisato che la tempestività del licenziamento è un elemento costitutivo dell’atto di recesso e, come tale, deve essere verificato dal giudice che dovrà esaminare e valutare l’intera ricostruzione della vicenda con la relativa cadenza cronologica.