La normativa del Codice civile non contempla per le società a responsabilità limitata la possibilità da parte dei soci di minoranza di chiedere il rinvio dell’assemblea in quanto non c’è nessuna menzione nel merito. La norma esistente riguarda esclusivamente la SpA (art. 2374 C.c.) dove la possibilità viene acquisita di diritto dai soci di minoranza titolari di almeno un terzo del capitale sociale “se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l’assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni.
Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso motivo”. La differenza della normativa fra le due tipologie di società di capitali ha suscitato ampie divergenze di vedute da parte dei notai giungendo a conclusioni completamente opposte: se per il Consiglio Notarile di Firenze nel suo ordinamento n. 10/2009 è “difficile prospettare l’applicazione dell’articolo 2374 nella Srl poiché il fenomeno del rinvio appare funzionale ad un tipo di societario caratterizzato da un’ampia compagine sociale….”, recentemente (luglio 2016) il Consiglio Notarile di Roma ha preso posizione, sostenendo che pur in assenza di una espressa e legittima previsione statutaria, la quale riconosca alla minoranza il suddetto diritto di rinvio, è da ritenersi ammissibile una richiesta di rinvio dell’assemblea della Srl presentata dai soci intervenuti che dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione. Questo in analogia a quanto previsto dall’art. 2374 per la SpA, anche per la Srl si tratta di garantire la giusta informazione e partecipazione del socio al processo decisionale della società. Sempre secondo il Consiglio Notarile, il fatto che nella normativa sulle Srl non sia menzionata la suddetta norma espressamente prevista per le Spa, sarebbe da imputare ad una dimenticanza.