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L’art. 185 bis del Codice di procedura civile introdotto con il “Decreto del Fare” 69/2013 (modificato dalla legge di conversione 98/2013) prevede che il giudice possa formulare alla prima udienza o comunque sino alla conclusione della fase istruttoria una proposta transattiva o conciliativa. Tale proposta viene rivolta dal giudice agli avvocati difensori i quali la trasmetteranno ai propri clienti. Tale tipo di accordo viene avanzato dal giudice solo quando la “natura del giudizio”, il “valore della controversia” e “l’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto” lo consentono.


Secondo il Tribunale di Roma (ordinanza 01.02.2016) il giudice si deve avvicinare “quanto più possibile a quella che sarebbe una sentenza allo stato degli atti”, variandone l’esito “con prudenti integrazioni e correttivi ispirati dall’equità” e quindi prospettando dei vantaggi per ciascuna delle parti. E’ importante sottolineare che se le parti non aderiscono alla proposta formulata, il giudice non potrà essere ricusato né chiedere di astenersi dal decidere la causa e che l’eventuale rifiuto senza giustificato motivo di una delle parti costituisce un elemento valutabile ai fini del giudizio.

10-10-2016
LA REDAZIONE DI AVED
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