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Nel nostro ordinamento civilistico l’istituto della donazione è un atto pubblico, a pena di nullità, che si compie davanti al notaio con la presenza di due testimoni. Esiste anche un altro tipo di donazione cosiddetta “indiretta” in quanto raggiunge lo stesso scopo della donazione vera e propria pur in assenza di un atto formale. Le donazioni sono soggette a tassazioni con franchigie diverse calcolate sulla base del rapporto di parentela fra colui che compie la donazione e colui che la riceve.

La materia risulta molto complessa e combattuta e la stessa Corte di Cassazione a volte si è espressa in modi diametralmente opposti nell’emissione di alcune sentenze: da una parte ha qualificato delle donazioni informali come valide donazioni indirette e da un altro lato non ha dato rilevanza alla nullità civilistica (mancanza di atto pubblico) assoggettando all’imposta di donazione il denaro affluito nella disponibilità del donatario per volontà del donante. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 13133 del 24 giugno 2016, relativa ad una somma di denaro corrisposta dal padre al figlio per l’acquisto di una casa da intestare a quest’ultimo, ha stabilito che la donazione indiretta (senza atto formale) è esente da imposta purché venga menzionata nel contratto di compravendita, mentre nel caso contrario è assoggettata  all’imposta di donazione. La sentenza stabilisce che l’imposta di successione non è applicabile se la provvista del denaro è “collegata” ad un atto per il quale sia prevista l’applicazione dell’imposta proporzionale di registro o dell’Iva. Nel suo caso specifico può dare del denaro al figlio con l’intenzione di regalarglielo perché si acquisti la casa, meglio se con bonifico in quanto tracciabile, senza alcuna tassa o spesa aggiuntiva purché tale importo venga iscritto nel contratto di compravendita.

10-10-2016
LA REDAZIONE DI AVED
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