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La tempistica per chiudere l’operazione richiede mediamente 4 mesi e varia in base al tipo di società. Per le società non azionarie, se ci sono accordi fra le parti, i tempi si possono ridurre notevolmente. Gli organi amministrativi, dopo aver redatto il progetto di fusione, predispongono una relazione illustrativa che unitamente a una situazione patrimoniale (non anteriore a 120 giorni) viene sottoposta ad un revisore legale da

loro scelto (scelto dal tribunale per le SpA) per  raccogliere un parere sul rapporto di cambio. Viene poi predisposto uno statuto aggiornato con le modifiche derivanti dall’operazione straordinaria che unitamente al parere espresso dal revisore, viene depositato presso la società 15 giorni prima della convocazione dell’assemblea straordinaria dei soci (30 giorni per le Spa) per l’approvazione. Analogo periodo deve trascorrere dalla data di assemblea dei soci per l’iscrizione del progetto nel registro delle imprese. Una volta iscritto il verbale di assemblea bisognerà attendere altri 30 giorni (60 gg. per la SpA) per l’eventuale opposizione dei creditori a meno che gli stessi non abbiano rilasciato il proprio assenso. La decisione assunta in sede di assemblea sarà verbalizzata da un notaio che procederà poi all’iscrizione nel registro delle imprese. E’ consentito ai soci della Srl in comune accordo di  poter rinunciare ai predetti termini e procedere in maniera più spedita a chiudere il progetto di fusione. La decorrenza degli effetti giuridici e negoziali della fusione partono dalla data in cui ha luogo l’ultima iscrizione nel registro delle imprese per entrambe le società. Qualora si decidesse di far partire la decorrenza degli effetti giuridico-negoziali il 31 Dicembre (ultimo giorno dell’esercizio) è preferibile non riportare un orario in quanto secondo una sentenza della Cassazione (12283/2001), l’indicazione dell’ora ha come conseguenza quella di posticipare automaticamente tali effetti al giorno successivo.

28-09-2016
LA REDAZIONE DI AVED
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