Stampa
Categoria: Articoli
Visite: 5056

In data 15 gennaio 2016 è stato emesso il Decreto Legislativo n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014 n. 67 ed entrato in vigore dal 6 febbraio 2016 che ha disposto la depenalizzazione di numerosi ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.

La nuova norma opera una distinzione legata al valore dell’omissione compiuta: per omessi versamenti di importo inferiore a euro 10.000,00 annui scatta la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 a 50.000,00 euro mentre, per omessi versamenti superiori ad euro 10.000,00 annui è prevista la sanzione penale della reclusione fino a tre anni unitamente a una multa fino a 1.032,00 euro. Ai fini della determinazione dell'importo di 10.000,00 euro annui, l'arco temporale da considerare per il controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi è quello che intercorre tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno (anno civile – omesso versamento del mese di dicembre con data 16 gennaio anno successivo). Una recente sentenza della Cassazione emessa dalla Terza sezione penale, n. 37232, fornisce maggiori dettagli affermando che il decreto configuri il superamento della soglia nell’arco temporale di un anno e che pertanto il reato si perfeziona nel momento e nel mese in cui tale soglia venga superata (euro 10.000) a partire dal mese di gennaio dell’anno considerato e che eventuali nuove e successive omissioni sopra la soglia nel medesimo anno, non daranno luogo a un nuovo reato. Nella norma precedente invece il reato corrispondeva ad ogni omesso versamento mensile.
La struttura del nuovo reato, per il superamento della soglia tiene conto di tutte le mancate omissioni verificatesi nel corso dell’anno e anche di quelle estinte per prescrizione. Per i fatti precedenti, se l’omissione non ha superato il limite scatta la depenalizzazione come norma più favorevole, mentre se la soglia è stata superata, il giudice dovrà effettuare un confronto tra la vecchia e la nuova norma con riferimento al momento di consumazione del reato ai fini anche della eventuale sopraggiunta prescrizione.  

22-09-2016
LA REDAZIONE DI AVED
www.associazioneaved.it
tel. 0444 658820