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La tematica dell’affidamento dei figli costituisce il tema centrale del processo della famiglia sin dalla legge 54/2006 riferita all’affido condiviso confermato con il riordino degli aspetti sistematici in vigore dal febbraio 2014 (Dlgs154/2013) in cui viene anteposto l’interesse del minore nella sua crescita e nel rispetto delle varie fasi della sua età evolutiva.

Il Giudice nell’emissione del suo primo provvedimento che andrà a regolare l’aspetto della nuova vita famigliare tiene in primo piano l’interesse dei figli. Anche la legge affronta il tema della condivisione degli oneri della “responsabilità del genitore” evitando che il genitore in affido limiti in qualche modo il coinvolgimento dell’altro nella crescita del figlio a meno che il comportamento del genitore  sia di danno alla crescita dello stesso. Quanto alle frequenze della relazione con i genitori la legge (art. 337-ter Codice civile) impone che queste debbano essere tali da assicurare ai figli “il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori; di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”. Tramite il suo avvocato provi ad inoltrare al Giudice incaricato la richiesta per la revisione dei giorni di frequentazione stabiliti adducendo le sue motivazioni.  

15-09-2016
LA REDAZIONE DI AVED
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