Stampa
Categoria: Articoli
Visite: 4698

Una recente sentenza del Tribunale di Milano emessa in data 2 marzo u.s. nel merito di una contestata pratica di separazione, attesta che quando non ci sono figli minori, il vincolo dell’assegnazione della casa coniugale non ha ragione d’essere, poiché il giudizio va oltre la competenza funzionale del giudice della separazione o del divorzio, per

diventare tema da discutere in altra sede con un ordinario giudizio di cognizione. Solo quando in una pratica di separazione ci sono di mezzo dei figli minori o non autonomi, l’utilizzo dell’abitazione coniugale viene fissato dal giudice tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli stessi e viene assegnata al genitore in affido tuttavia, il valore dell’assegnazione in godimento della casa si dovrà tenerne conto nell’opera di regolamentazione dei rapporti economici tra i due genitori nello stabilire l’importo dell’assegno periodico da riconoscere a favore della parte più debole del rapporto.

15-09-2016
LA REDAZIONE DI AVED
www.associazioneaved.it
tel. 0444 658820