Le spese di sponsorizzazione sportiva e di pubblicità in generale sono costi di periodo da imputare al conto economico nell’esercizio di sostenimento.
La possibilità di procedere alla loro iscrizione in stato patrimoniale (voce B.I.2) è limitata a specifiche ipotesi (Oic 24) peraltro residuali nella prassi operativa come ad esempio il lancio di un nuovo prodotto o l’avvio di una nuova attività produttiva oppure di una nuova filiale per la quale si ha la ragionevole certezza di ritorni economici adeguati.
La sua deduzione dalla dichiarazione dei redditi prevede che tali costi possano essere dedotti nell’esercizio di sostenimento o in parte negli 4 anni successivi come prevede l’art. 108 comma 2 del Tuir.
Particolare attenzione deve essere prestata al periodo di riferimento.
Ad esempio se si sponsorizza una squadra di calcio che gioca il suo campionato da Agosto e Maggio, la sponsorizzazione è bene che venga spalmata nei due anni in corso.
Si ricorda che il fisco, in fase di controllo, ama contestare la deducibilità di questa tipologia di spese individuando la mancata inerenza e l’anti economicità dell’operazione spesso mettendo in dubbio l’esistenza della stessa o la sua sovrafatturazione (condotta fra l’altro penalmente rilevante).
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15-09-2016
LA REDAZIONE DI AVED
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